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Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili
Sentenza 16 marzo 2015, n.5160
Pres. Roselli – est. Nobile

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno esaminato un interessante caso relativo all’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro in conseguenza ad un’infortunio.

L’argomento ha permesso ai supremi giudci di trattare approfonditamente il tema dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e del termine di prescrizione (nel caso in cui non sia stato avviato un procedimento penale) entro cui esercitare la suddetta azione.

Secondo i giudici di Piazza Cavour detto termine inizia a decorrere dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, si legge in sentenza: ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., “in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale di prescrizione, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa“.

 

Precari Scuola - Sentenza Corte Di Giustizia Europea del 26 novembre 2014

La CGEU ha condannato l’Italia per la violazione della direttiva 1999/70/CE della comunità europea, che regola i contratti a tempo determinato giudicando illegittimo il prolungamento, da parte della pubblica amministrazione, dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi.

Secondo i Giudici Lussemburgesi: <<La normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola è contraria al diritto dell’unione. Il rinnovo illimitato di tali contratti per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali non è giustificato>>.
La Corte ha ritenuto che la normativa italiana <<non prevede criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo risponda ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine>>. Inoltre << non contempla neanche altre misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a siffatti contratti>>.

Di seguito il Link al comunicato stampa CGEU n. 161/2014

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-11/cp140161it.pdf

Anatocismo bancario - illegittimità - Cass. Civ. n. 15135 del 2 luglio 2014

Con la sentenza n. 15135 del 2 luglio 2014, la Cassazione ribadisce il principio secondo cui l’anatocismo trimestrale, applicato dalle banche sul conto corrente, viola sempre l’art. 1283 del codice civile, stabilendo inoltre che anche l’anatocismo di diversa durata (ad esempio annuale) sarebbe parimenti illegittimo. Secondo la Corte, l’anatocismo su base trimestrale, applicato dalla banca sul conto corrente del proprio cliente, non può essere sostituito con uno di altra periodicità, come quello annuale.